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Processo vaticano, decretata “nullità relativa” del primo grado. Si riapre dibattimento

Pubblicata oggi l’ordinanza della Corte d'appello presieduta da monsignor Arellano Cedillo che chiede la “rinnovazione del dibattimento” del procedimento giudiziario sulla gestione dei fondi della Santa Sede. Imposto all’Ufficio del Promotore di Giustizia il deposito in Cancelleria entro il 30 aprile 2026 della versione integrale di tutti gli atti e documenti della fase istruttoria. Fissata udienza al 22 giugno

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

“Nullità relativa” (dunque non totale) del primo grado di giudizio del processo per la gestione dei fondi della Santa Sede. Quindi “rinnovazione del dibattimento” e cioè che alcuni passaggi (ad esempio, l’ascolto di alcuni testimoni o la valutazione di determinate prove), si ripetano in Corte d’appello. Poi la trasparenza totale sugli atti depositati dall’Ufficio del Promotore di Giustizia e un programma serrato per garantire il diritto di difesa e la regolarità del procedimento giudiziario.

Con un’ordinanza pubblicata oggi, 17 marzo 2026, ad un mese e mezzo dall’ultima udienza nel Tribunale vaticano che aveva segnato la conclusione della fase preliminare, la Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano dà una svolta procedurale al procedimento giudiziario celebrato tra le mura vaticane e giunto al secondo grado di giudizio.

Validi effetti di sentenza e dibattimento di primo grado

La decisione della Corte, presieduta da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, arriva dopo che i legali dei dieci imputati, tra cui il cardinale Giovanni Angelo Becciu, impugnando la sentenza del 16 dicembre 2023, avevano sollevato eccezioni di nullità riguardanti l’intero impianto accusatorio: dal decreto di citazione a giudizio dell'Ufficio del Promotore di Giustizia, al mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio, fino alle ordinanze emesse dal Tribunale di primo grado. Buona parte di queste eccezioni vengono quindi accolte e si chiede la “rinnovazione del dibattimento”, che tuttavia non comporta “la nullità complessiva dell’intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza”, i quali – si legge nel documento - “infatti mantengono i propri effetti”.

Non solo: nei riguardi di ciascun imputato – si legge nel provvedimento - la sentenza del primo giudice “conserva un valore di palese importanza” e “nel nuovo dibattimento non potrà essere messa in discussione la responsabilità degli imputati prosciolti, nei cui confronti non fu proposto appello dall'Ufficio del Promotore di giustizia o nei cui confronti l'appello dell’accusa sia stato dichiarato inammissibile”. Per quanto riguarda invece le parti civili, l’ordinanza odierna afferma che la loro costituzione mantiene “la propria validità originaria”.

Deposito totale degli atti

Tra i punti più significativi del documento odierno c’è l’ordine impartito all’Ufficio del Promotore di Giustizia, guidato da Alessandro Diddi, di depositare in Cancelleria entro il 30 aprile 2026 la versione integrale di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio, così da garantire alle difese – che eccepivano il fatto di aver avuto a disposizione materiale parziale e pieno di omissis - il pieno accesso al materiale probatorio raccolto durante le indagini.

Nella stessa ordinanza, la Corte stabilisce inoltre che, fino al 15 giugno 2026, le Parti avranno tempo per esaminare la documentazione integrale e preparare le proprie prove a difesa. Alle ore 9 del 22 giugno è stata fissata la prossima udienza, allo scopo di definire il calendario delle sedute successive. Il collegio giudicante, composto anche dai giudici Riccardo Turrini Vita e Massimo Massella Ducci Teri, ha dunque scelto la via della massima garanzia procedurale, così da sanare quelle che vengono indicate “criticità” rilevate dai legali degli imputati.

Il materiale depositato e i Rescritti

L’ordinanza entra nei gangli del procedimento giudiziario e ricorda le due questioni al centro delle eccezioni da parte delle difese. Anzitutto il fatto che “il giudizio dovrebbe ritenersi nullo” perché il promotore Diddi avrebbe effettuato un deposito incompleto delle risultanze raccolte nel corso dell’istruttoria, producendo inoltre “alcuni documenti parzialmente coperti da omissis e non nella loro versione integrale”. Tra le parti omissate, anche le note chat di Genoveffa Ciferri e Francesca Immacolata Chaouqui sul testimone monsignor Alberto Perlasca, ex direttore dell’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato.

Poi la questione della “censura” da parte del promotore di quattro Rescripta adottati da Papa Francesco che avevano ampliato i poteri dell’Ufficio del Promotore di Giustizia nel corso delle indagini sfociate poi, nel 2021, nel processo sul Palazzo di Londra e altri filoni. I Rescritti, affermano le difese come riportato nell'ordinanza, “non sarebbero stati pubblicati tempestivamente” ma resi noti solo al momento del deposito, comportando la “mancata conoscenza” da parte di imputati e difensori in fase istruttoria.

La decisione della Corte d'appello

Sul primo punto, la Corte d’appello ricorda che già il Collegio di primo grado aveva preso in esame la questione con ordinanze emesse tra il 2021 e il 2022, le quali sostanzialmente affermavano che la selezione degli atti istruttori “rientrerebbe nei poteri discrezionali dell'Ufficio dell’accusa” e che quindi tali nullità non sussisterebbero. Richiamando il Codice di procedura penale, la Corte d’appello ritiene invece che “l’eccezione di nullità sollevata dalle difese degli imputati sia fondata e che debba essere accolta” e che nel corso del giudizio di primo grado si sarebbe verificata una violazione di quanto disposto dallo stesso Codice: “La nullità relativa che si è appena rilevata, e che non è stata sanata, avendo viziato un atto fondamentale del giudizio, quale è la citazione, ha come effetto che la Corte di Appello debba ritenere il giudizio e ordinare la rinnovazione del dibattimento avanti a sé”.

La Corte d’appello affronta poi la questione della “mancata, tempestiva pubblicazione” dei Rescritti papali e la conseguente nullità di tutti gli atti adottati dal promotore di Giustizia, sulla base di tali provvedimenti. Eccezioni anch’esse affrontate più volte con precedenti ordinanze e riprese nella sentenza del 2023. Il documento illustra il contenuto di ogni Rescriptum, a partire dal primo del 2 luglio 2019 che autorizzava lo IOR a svolgere accertamenti su una “rilevante” operazione finanziaria, senza “obblighi di segnalazione” ad altre Autorità dello Stato ma informando l’Ufficio del Promotore di giustizia così che potesse indagare e farlo adottando “qualunque tipo di provvedimento, anche di natura cautelare”. Poi il Rescritto del 5 luglio 2019 che apriva alla possibilità di adottare “strumenti tecnologici idonei ad intercettare utenze fisse, mobili, nonché ogni altra comunicazione anche di tipo elettronico”. Ancora, il terzo Rescriptum del 9 ottobre 2019 che autorizzava il promotore a “prendere visione ed utilizzare a fini giudiziari” documenti e materiali sequestrati a dirigenti e funzionari della Sezione della Segreteria di Stato e dell’ASIF. Infine il quarto, 13 febbraio 2020, che confermava il precedente del luglio 2019 per sessanta giorni.

Giusto processo

Quasi tutte le difese degli imputati, con diverse sfumature e toni, hanno contestato il fatto che tali Rescritti avessero portato ad una “violazione dei principi del giusto processo” previsti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo e altri atti del Diritto internazionale. La Corte d’appello rigetta tali eccezioni, spiegando che l’Ordinamento vaticano non ha recepito la Convenzione del 1950; dunque “le censure” mosse dagli imputati “non possono essere accolte e devono essere disattese”. Stesso discorso sulle implicazioni dedotte dalla sottoscrizione a Moneyval.

Appaiono invece “maggiormente conferenti” i richiami sulla mancata pubblicazione dei Rescripta e la nullità dei provvedimenti adottati dal promotore di Giustizia verso gli imputati. La Corte ribadisce, anzitutto, che questi rilievi non inficiano “valore” e “natura” dei Rescripta quali “legittima forma di espressione” dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario del Papa. Tuttavia afferma che la mancata pubblicazione del Rescritto del 2 luglio 2019 ha “inciso sulla legittimità di alcuni atti istruttori adottati sulla base dello stesso” da parte del promotore, come provvedimenti "di natura cautelare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti"  

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17 marzo 2026, 15:30