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Chiese Orientali, il Papa concede ai Sinodi la facoltà di rimuovere i Patriarchi

Con un Motu Proprio pubblicato oggi, 29 agosto, Leone XIV stabilisce la competenza del Sinodo dei Vescovi a rimuovere il proprio Patriarca per "ricomporre la comunione ferita, anche rimuovendolo dall'ufficio, per causa grave" nel caso in cui fosse “irrimediabilmente compromesso” il loro “legame”. Spetterà al Pontefice la concessione dell’assenso alla decisione sinodale

Vatican News

Vuole colmare una lacuna normativa la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio di Leone XIV Mutua concordia, pubblicata oggi, 29 agosto, con la quale vengono modificati i canoni 106 e 126 del Codice dei canoni delle Chiese Orientali e che attribuisce al Sinodo dei Vescovi la facoltà, attraverso “un procedimento ordinato”, di rimuovere dal proprio ufficio un Patriarca nel caso in cui per motivi gravi, sia irrimediabilmente compromesso il loro rapporto. Le nuove disposizioni entrano "immediatamente in vigore".

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Ai Sinodi dei Vescovi, secondo il Codice, spetta eleggere il Patriarca, annunciarne la nomina, procedere all'intronizzazione, e anche accettare la rinuncia, dopo aver consultato il Papa. Ora, in seguito al Motu Proprio, ferme restando le prerogative della Sede Apostolica, i Sinodi dei Vescovi sono chiamati “a ricomporre la comunione ferita, anche rimuovendo dall'ufficio, per causa grave, il proprio Patriarca, con una procedura che, nel rispetto delle norme, gli garantisca il diritto alla piena difesa dinanzi al Sinodo”. Al Papa spetterà la “concessione dell’assenso alla decisione sinodale, per essere certi che sia garantita la piena libertà dei Padri nell’esprimere la propria scelta, al riparo da qualsiasi possibile indebita pressione interna o esterna”. Non era infatti presente nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali una disposizione che indicasse come intervenire nel caso di "una grave e irrimediabile compromissione della comunione" tra Sinodo dei Vescovi e Patriarca.

Convocazione del Sinodo dei Vescovi per inadempienze del Patriarca

Il Pontefice ha disposto che al canone 106, dopo il § 2, si inserisca un nuovo paragrafo, il §3, nel quale si specifica che “qualora il Patriarca ometta di adempiere agli obblighi” previsti dallo stesso Codice, “il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può essere legittimamente convocato dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale, avente diritto di voto; e se anche questi omette di procedere alla convocazione, tale facoltà ricade sui successivi Vescovi, più anziani per ordinazione episcopale, a ciò disponibili, aventi diritto di voto”.

La procedura per la rimozione del Patriarca

Nel canone 126, con il Motu Proprio, viene introdotto il §3, il quale stabilisce che “per una causa grave, riconosciuta tale dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, il medesimo Sinodo, convocato seguendo quanto previsto dai cann. 106 § 1, n. 3, e 108 § 3, può chiedere al Patriarca di rinunciare all’ufficio”. Con il successivo §4 si dispone, poi, che se, dopo tale richiesta “il Patriarca non rinunciasse al proprio ufficio, il Vescovo più anziano per ordinazione episcopale, avente diritto di voto, provvede all’elezione di un nuovo Presidente da parte del Sinodo, il quale sottopone la rimozione del Patriarca al suffragio segreto di almeno due terzi dei membri del Sinodo con diritto di voto, nel rispetto della sua facoltà di difesa dinanzi al Sinodo stesso”. Al Presidente spetta anche informare il Papa, che dovrà dare “l’assenso alla rimozione che rende vacante la sede patriarcale”.

"Il sacro legame" tra Patriarca e Sinodo dei Vescovi 

Esistendo nelle Chiese Orientali uno stretto rapporto che unisce il Patriarca - il quale presiede la sua Chiesa patriarcale come padre e capo, tamquam pater et caput (CCEO, can. 55) - e il Sinodo dei Vescovi, da lui stesso convocato e guidato, condizione per una vita ecclesiale feconda, nell’unità dello Spirito e nell’interesse unico della Chiesa stessa, è la sussistenza di una relazione armonica tra di loro. Ma il Codice dei canoni delle Chiese Orientali, che determina il funzionamento e i compiti dei Sinodi dei Vescovi, non stabiliva nulla nel caso in cui, “il sacro legame tra il Pater et Caput e gli altri Vescovi venisse irreparabilmente compromesso”, comportando “una grave ferita cui dover porre rimedio, come sollecitato anche da numerosi Presuli orientali”.

Per ripristare la comunione ecclesiale

Con il Motu Proprio, entra in vigore, dunque, una disciplina da seguire in presenza di una frattura insanabile tra Patriarca e Sinodo, in caso di mancate dimissioni da parte del Patriarca. Ciò perchè, se l'"armonia ecclesiale risultasse gravemente inficiata" spiega Leone XIV, occorre ripristinarla "nel contesto della comunione ecclesiale", perciò attraverso l'Assise sinodale, la quale, "in situazioni di particolare emergenza, che comportano una grave e irrimediabile compromissione" di tale comunione, adesso ha la possibilità di "chiamare il Patriarca a rispondere del proprio operato". Le nuove norme stabiliscono che al Sinodo spetta formulare le gravi ragioni che hanno determinato la rottura, chi e come va riunito il Sinodo, la maggioranza dei votanti richiesta per porre termine al mandato patriarcale e la garanzia della salvaguardia dei diritti di difesa del Patriarca.

Le Chiese interessate dalla normativa

Le disposizioni del Papa intendono valorizzare le prerogative del Sinodo dei Vescovi delle Chiese orientali cattoliche, dotandole di una nuova facoltà che sia coerente con la loro natura di Chiese sui iuris e riportando ad esse ciò che in esse nasce, perché meglio queste sono in grado di comprendere e di valutare la situazione, riservando al Romano Pontefice un ruolo di garanzia. Quanto stabilito nel Motu Proprio si applica anche, per la loro natura, alle Chiese arcivescovili maggiori (cfr can.152).

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29 agosto 2026, 12:48